09/05/2025 | News release | Distributed by Public on 09/05/2025 02:22
Nell'ambito della legislazione DLT sono state apportate modifiche al trattamento dei beni crittografici in diversi atti normativi, in particolare è stata ridefinita la terminologia dal punto di vista giuridico. La legge parla ora di beni crittografici. Con l'introduzione dell'art. 16 n. 1bis nella Legge sulle banche sono state disciplinate le condizioni per qualificare i beni crittografici come valori depositati.
In proposito il settore ha segnalato alla FINMA diverse incertezze in merito alla pubblicazione di beni crittografici nel conto annuale che la FINMA ritiene condivisibili, pertanto intende fare chiarezza con la sua comunicazione sulla vigilanza.
La FINMA fa notare che gli obblighi di pubblicazione sinora vigenti devono continuare a essere osservati, tuttavia la collocazione nel conto annuale da parte delle banche e delle società di intermediazione mobiliare può essere adeguata in modo pragmatico. Nel contempo precisa che, nell'ambito del reporting prudenziale, non devono più essere segnalati importi nella sezione relativa alle criptovalute detenute a titolo fiduciario.