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08/12/2026 | Press release | Distributed by Public on 08/12/2026 05:49

Iniziativa parlamentare «Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III»: il Consiglio federale ribadisce la propria posizione

Comunicato stampaPubblicato il 12 agosto 2026

Iniziativa parlamentare «Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III»: il Consiglio federale ribadisce la propria posizione

Berna, 12.08.2026 - Durante la seduta del 12 agosto 2026, il Consiglio federale ha adottato il suo parere relativo all'iniziativa parlamentare «Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III» della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S). Il progetto prevede l'inserimento nella Costituzione federale di una disposizione transitoria che conferisce al Consiglio federale la facoltà di ratificare l'approvazione degli accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE. Tali accordi sottostarebbero di conseguenza al referendum obbligatorio. Il 30 aprile 2025 il Consiglio federale si era espresso a favore di un referendum facoltativo in materia di trattati internazionali; il 13 marzo 2026, al momento dell'adozione del messaggio, ha confermato questa sua decisione. Oggi il Consiglio federale ha ribadito il proprio parere, chiedendo al Consiglio degli Stati di non entrare in materia sull'iniziativa parlamentare della CIP-S.

L'iniziativa parlamentare 26.425 («Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III») della CIP-S si prefigge di inserire nella Costituzione una disposizione transitoria che crei una base costituzionale per gli accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni tra la Svizzera e l'UE. Con questa aggiunta, gli accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE sottostarebbero al referendum obbligatorio.

Secondo la Commissione, ciò consentirebbe di eliminare i dubbi relativi alla costituzionalità della modifica dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), chiarendo che quest'ultima non rientrerebbe nel campo di applicazione dell'articolo 121a capoverso 4 della Costituzione federale. La nuova disposizione costituzionale porrebbe anche fine alla discussione sull'applicazione controversa di un referendum obbligatorio sui generis in materia di trattati internazionali.

La CIP-S ha inoltre deciso di escludere il referendum per l'attuazione nel diritto svizzero. Nel caso in cui il Consiglio degli Stati respingesse l'iniziativa parlamentare, la Commissione predilige il referendum obbligatorio sui generis come da relativa proposta subordinata.

Referendum facoltativo, la soluzione corretta

Il 13 marzo 2026 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» all'attenzione del Parlamento. In questa occasione, ha illustrato e motivato la struttura del progetto di cui si chiede l'approvazione. Gli accordi sulla stabilizzazione della via bilaterale come anche la relativa legislazione di attuazione nazionale e le misure di accompagnamento sono stati inclusi in un decreto federale. I tre nuovi accordi sullo sviluppo della via bilaterale nei settori dell'elettricità, della sicurezza alimentare e della sanità sono invece oggetto di decreti federali separati. Sulla base della sua decisione del 30 aprile 2025, il Consiglio federale ha proposto di sottoporre tutti gli accordi del pacchetto Svizzera-UE al referendum facoltativo sui trattati internazionali.

Nel suo parere odierno, il Consiglio federale ha ribadito le argomentazioni addotte il 30 aprile 2025 e il 13 marzo 2026.

· La vigente Costituzione federale prevede il referendum facoltativo per gli accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE.

· Gli accordi in questione non soddisfano i requisiti per un cosiddetto referendum obbligatorio sui generis.

· Il referendum facoltativo è in linea con la prassi seguita finora per gli Accordi bilaterali I e II, sebbene nel caso degli accordi di associazione a Schengen/Dublino, qualora un pertinente atto giuridico dell'UE non venisse ripreso nell'ambito del recepimento dinamico, l'associazione stessa della Svizzera cesserebbe automaticamente alla scadenza di un determinato termine.

· Il referendum facoltativo proposto dal Consiglio federale consente di collegare formalmente gli accordi in questione alla loro attuazione a livello nazionale senza escludere il referendum sulla legislazione di attuazione in Svizzera, il che rappresenta la soluzione più lineare dal punto di vista democratico.

· Il referendum facoltativo assicura il più ampio margine di manovra possibile al Parlamento e ai Cantoni.

Nell'ambito della procedura di consultazione relativa al pacchetto Svizzera-UE (da giugno a ottobre 2025), 15 dei 26 Cantoni e 5 dei 7 partiti politici rappresentati in Parlamento si sono espressi a favore del referendum facoltativo.

Rischi in un'ottica di politica nazionale

Il Consiglio federale ha esaminato attentamente la procedura proposta dalla CIP-S già nel quadro del messaggio (punto 4.2.2.1.5) ed è giunto alla conclusione che essa comporta rischi in un'ottica di politica nazionale:

· si derogherebbe alla procedura prevista dal diritto costituzionale;

· per questa procedura non esistono precedenti analoghi;

· vi è il rischio di creare un precedente per i futuri trattati internazionali.

Gli accordi relativi alla stabilizzazione sono conformi al diritto costituzionale

Nel messaggio (punto 2.3.10.1.3), il Consiglio federale ha spiegato in maniera esaustiva che dal suo punto di vista gli accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera-UE - concretamente le modifiche apportate all'ALC - sono conformi alla Costituzione.

· L'articolo 121a della Costituzione federale sulla regolazione dell'immigrazione si riferisce esclusivamente alle nuove persone che lasciano il loro Paese per stabilirsi in Svizzera. Il protocollo di modifica dell'ALC è compatibile con l'articolo 121a della Costituzione federale, poiché solo un ristretto numero di nuove persone potrebbe immigrare in Svizzera a seguito delle modifiche apportate all'ALC.

· Il ricongiungimento familiare viene ampliato solo marginalmente: ciò non è in contrasto con l'obiettivo di regolare l'immigrazione (art. 121a Cost.). Nuovi diritti sorgono solo nel caso di rivendicazioni al ricongiungimento di familiari di partner registrati. Tra il 2012 e il 2021 sono stati rilasciati ogni anno tra i 100 e i 160 permessi di dimora a persone ricongiunte in unione domestica registrata. Secondo le stime, ogni anno circa 7-12 figli potrebbero raggiungere in Svizzera tali coppie nell'ambito del ricongiungimento familiare.

· L'obbligo di recepimento dinamico del diritto non comporta la rinuncia alla gestione autonoma dell'immigrazione ai sensi dell'articolo 121a della Costituzione e, di conseguenza, una perdita o una delega del controllo sull'immigrazione. La Svizzera dovrà approvare anche in futuro il recepimento di nuovi atti giuridici dell'UE nell'ALC.

Secondo il Consiglio federale, le argomentazioni esposte sopra continueranno a essere valide. Il Consiglio federale chiede pertanto al Consiglio degli Stati di non entrare in materia sull'iniziativa parlamentare della CIP-S.

Stabilità delle relazioni con l'UE

Con il pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III) il Consiglio federale intende garantire la continuità delle relazioni economiche, scientifiche e sociali con l'UE, il principale partner commerciale della Svizzera. Alla luce dell'attuale situazione internazionale, mantenere relazioni stabili e affidabili con i vicini europei riveste un'importanza strategica.

DDPS - Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports of the Swiss Confederation published this content on August 12, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on August 12, 2026 at 11:49 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]