12/11/2025 | Press release | Distributed by Public on 12/11/2025 01:37
Il numero di posti protetti da realizzare (art. 70 dell'Ordinanza sulla protezione civile - OPCi) in caso di nuove costruzioni è definito come segue:
a. per abitazioni a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali;
b. per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente.
Sono considerate nuove costruzioni anche gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni e i cambiamenti di destinazione che creano superficie abitativa supplementare o posti letto per pazienti supplementari.
I mezzi locali non sono presi in considerazione nel calcolo.
Eccezioni (art. 71 OPCi)
I Cantoni possono stabilire che, in casi particolari, al posto di realizzare un rifugio debbano essere versati contributi sostitutivi; ciò vale in particolare per edifici ubicati in zone particolarmente minacciate.
Se nel caso di un ampliamento, una sopraelevazione, una ristrutturazione o un cambiamento di destinazione la costruzione di un rifugio risultasse sproporzionata o impossibile, l'obbligo di costruire un rifugio può essere adempiuto con il versamento di un contributo sostitutivo.
I Cantoni possono stabilire che in edifici isolati, abitati solo saltuariamente, non siano realizzati rifugi e che non vengano versati i corrispondenti contributi sostitutivi.
L'UFPP può stabilire condizioni quadro per le eccezioni dall'obbligo di costruire rifugi.