10/21/2026 | Press release | Distributed by Public on 10/21/2026 05:18
ComunicazioniPubblicato il 21 ottobre 2026
Con due sentenze del 13 ottobre 2026, il Tribunale amministrativo federale ha da un lato stabilito che la PostFinance SA deve ottenere il consenso espresso delle persone interessate per la creazione di impronte vocali. Dall'altro lato, il Tribunale amministrativo federale ha confermato che il IFPDT può pubblicare la propria decisione.
Con una breve comunicazione del 7 agosto 2025, l'IFPDT ha indicato di aver concluso il 16 maggio 2025, con una decisione, la propria inchiesta nei confronti della PostFinance SA in merito all'autenticazione tramite riconoscimento vocale. Ha ordinato alla PostFinance SA di ottenere il consenso espresso delle persone interessate per la creazione di impronte vocali ai fini dell'autenticazione tramite riconoscimento vocale e di cancellare quelle impronte vocali per le quali non sussiste il consenso espresso della persona interessata. PostFinance SA ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale sia contro la decisione del IFPDT sia contro la pubblicazione della decisione emessa. Ora il Tribunale amministrativo federale ha emesso una sentenza in entrambi i casi.
Il TAF, nella procedura principala, giunge alla conclusione che, rientrando l'impronta vocale fra i dati personali degni di particolare protezione, il suo trattamento richiede l'espresso consenso degli interessati per essere conforme alle disposizioni sulla protezione dei dati. Continuando semplicemente a parlare dopo l'informazione sulla registrazione della conversazione e la creazione di un'impronta vocale, il chiamante non acconsente espressamente a tale operazione. La creazione di un'impronta vocale senza espresso consenso dell'interessato costituisce pertanto una lesione della personalità. Non sussiste alcun motivo che giustifichi tale modo di procedere. Tenuto conto del principio di proporzionalità, il TAF ha dato tempo a PostFinance fino a metà febbraio 2027 per ottenere l'espresso consenso degli interessati per le impronte vocali già create. In mancanza di tale consenso, i dati dovranno essere cancellati immediatamente.
Per quanto riguarda la pubblicazione della decisione del IFPDT, anch'essa impugnata, il Tribunale amministrativo federale conferma in un'ulteriore sentenza che l'IFPDT, con la pubblicazione disposta della decisione del 16 maggio 2025, adempie al proprio mandato legale di informare il pubblico in presenza di un interesse generale ed esercita il proprio potere discrezionale in conformità con i propri doveri.
I'IFPDT procederà alla pubblicazione della propria decisione del 16 maggio 2025 non appena la sentenza relativa alla pubblicazione della decisione sarà passata in giudicato.
relativo alla sentenza A-4467/2025
A-4467/2025
BVGer A-6813/2025
Comunicazioni7 agosto 2025
L'IFPDT aveva aperto un'inchiesta per determinare se PostFinance SA viola le disposizioni sulla protezione dei dati nell'ambito dell'autenticazione mediante riconoscimento vocale.